STRUMENTI CULTURALI

del Magazzeno Storico Verbanese

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Elenchi di funzionari e cariche pubbliche in «LESA»

Denominazione:
Lesa, Vergante
Breve Abstract:
V. De Vit, Il Lago Maggiore..., Vol. 01 p. 1 - Cap. 42 - Statuti di Lesa e Vergante e Castellanza di Meina
Abstract:
Statuto 1. Si stabilisce la formula del giuramento da prestarsi dal podestà o rettore di Lesa e del Vergante e della Castellanza di Meina. Con questo egli si obbliga di osservare e fare osservare tutti gli Statuti e ordinamenti contenuti nel presente volume, e gli altri che in appresso si faranno, purché approvati dal signor Arcivescovo (domino Archiepiscopo). Dove poi questi mancassero si obbliga di regolarsi secondo la buona consuetudine o secondo il gius comune, salvo sempre la volontà del prefato signore arcivescovo.
2. Si dovranno eleggere per mezzo dei consoli del Comune del Vergante ogni anno, od almeno ogni sei mesi, dodici consiglieri, i quali presteranno giuramento nelle mani del podestà.
3. Si stabilisce egualmente per mezzo dei consoli e dei consiglieri di eleggere nelle calende del gennaro di ogni anno un canevario o canepario.
4. I medesimi devono inoltre eleggere un procuratore.
5. Il canevario dovrà tutti gli anni render ragione della sua amministrazione.
6. Si stabilisce un salario per gli ambasciatori.
7. Che niuno deva parlare delle donazioni dei beni della Comunità.
8. Che il podestà deva condannare od assolvere secondo gli Statuti.
9. Che esso non deva ricevere i bandi, né condannare che al tempo stabilito.
10. Della perequazione delle facoltà (de facultalibus conequandis).
11. Che si devano formare due libri delle condanne da consegnarsi al canepario.
12. Dell’ordine delle grida e delle prescrizioni da farsi.
13. Che niuno, che esercita l’officio del tabellionato, possa essere procuratore.
14 Della forma da tenersi negli stromenti.
15 Che qualunque notaio della giurisdizione del Vergante possa scrivere al banco del diritto.
16 Del salario del notaio per ricevere i testimoni.
17. In quali giorni si possano trattare le cause dal podestà e rettore del Vergante. — In questo statuto si ordina che ogni sabato od almeno due volte al mese il Podestà sia tenuto di andare a Meina per rendere giustizia a quelli della sua Castellanza.
I giorni poi festivi sono:

1. Dalla vigilia di S. Tommaso Apostolo sino al terzo giorno dopo la festa dell’Epifania.
2. Le feste della B. Vergine e dei Xll Apostoli.
3. I giorni di domenica.
4. Il giorno di Pasqua cogli otto giorni precedenti e gli otto seguenti.
5. La festa di S. Giorgio martire.
6. La festa della Ascensione di N.S.G.C.
7. La festa della Pentecoste coi due giorni seguenti.
8. La festa del Corpus Domini.
9. La festa di S. Giovanni Battista.
10. La festa di S. Graziano coi quattro seguenti.
11. La festa di S. Pietro Apostolo cogli otto giorni precedenti e gli otto seguenti.
12. La festa di S. Lorenzo martire.
13. La festa di S. Michele cogli otto giorni antecedenti e gli otto seguenti in causa delle vendemmie.
14. La festa di tutti i Santi.
15. La festa di S. Martino confessore.
16. La festa di S. Ambrogio.
17. La festa di S. Sebastiano.


18. Che cosa devano percepire il podestà e rettore per la trattazione delle liti.
19. Che i consoli non possano render giustizia o trattare cause che nei giorni di sabato dopo l’ora di nona.
20. Che cosa possano percepire i consoli pel loro diritto.
21. Delle condanne e sentenze da mandare in esecuzione.
22. Che il vinto sia tenuto delle spese al vincitore.
23. Di quelli che chiedono ai debitori il pagamento per carta o per condanna.
24. Del giuramento da prestarsi nelle cause civili.
25. Dell’offerta del libello e dei soccombenti nelle cause.
26. Della risposta da darsi in qualunque causa
27. Della delazione del termine.
28. Di quelli che desistono dalla causa prima della contestazione della lite.
29. Della pena di quelli che fanno ricercare alcuno e non vengono.
30. Di quelli che fanno petizione in occasione di mercanzia.
31. Delle dilazioni da darsi.
32. Della mercede od onorario dei lavoratori.
33. Che non possa darsi o chiedersi il libello al di sotto dei 20 soldi.
34. Che il podestà sia tenuto di dare un sapiente (intendi difensore o avvocato) a chiunque lo chiegga.
35. In qual modo si deva dare la soluzione al creditore.
36. Dei forestieri che fanno stimare le possessioni dei vicini.
37. Delle possessioni stimate da ricuperarsi.
38. Di quelli che lavorano le terre altrui o dei forestieri.
39. Della pena del colono, che riceve due investiture.
40. Dei forestieri che lavorano nelle terre altrui.
41. Che si dia il possesso nel giorno della citazione.
42. Della elezione del servitore e del suo salario — Ogni squadra, ovvero i consoli di ogni squadra del Vergante o della Castellanza di Meina devono eleggere ogni anno un servitore, il quale deve far residenza nella detta squadra.
43. Che non sia lecito ad alcuno di richiamare il procuratore senza far gridare (nisi faciat cridare), cioè senza una pubblica grida o bando.
44. Se alcuno minore di quattordici anni si emanciperà, non abbia valore.
45. Della persona emancipata che abita con quello, da cui fu emancipata.
46. Come si possano chiedere le cose pervenute all’emancipato.
47. De’contratti da farsi coi figli di famiglia o coi minori.
48. Degli acquisti fatti per mezzo dei fratelli, degli zii o dei nipoti (per fratres, patrios vel nepotes).
49. Del fitto non pagato per un triennio.
50. Delle locazioni e investiture fatte ad un termine, e dell’entrare al possesso dei beni locali.
51. Che la donna dotata non abbia parte nella successione (quod mulier dotata non succedat).
52. Che le donne dotate non sieno ammesse alla successione.
53. Che la madre non succede [sic] al figlio o figlie di lei.
54. Della restituzione della dote.
55. Del suonar la campana.
56. Che nessuno deva girar di notte dopo il terzo suono della campana.
57. Dei molini.
58. Di quelli, che guastano qualche roggia dei molini.
59. Degli insulti e delle ferite.
60. Dei furti e ruberie.
61. Di quelli ch’entrano nell’altrui casa furtivamente e di notte.
62. Dei fuoco appiccato per malizia (de igne posito malo modo).
63. Del giuramento falso.
64. Di quelli che fabbricano stromenti falsi.
65. Delle donne che sperdono le creature.
66. Dell’omicidio.
67. Dell’adulterio e degli adulteri.
68. Dell imposizione del fuoco privato.
69. Che ciascuno è tenuto di ricompensare il comune da ogni danno sofferto per colpa sua.
70. Dell’aiuto che devono prestarsi i vicini l’un I’altro.
71. Della pena di non correre all’omicidio (cioè di non accorrere a pigliar l’omicida e consegnarlo alla giustizia).
72. Della pena di chi dice ad alcuno qualche ingiuria dinanzi al podestà o rettore.
73. Della pena di chi dice parole ingiuriose al podestà e rettore del Vergante o alla famiglia di lui o del console nei luoghi della predetta giurisdizione.
74. Della pena di chi dice male di Dio.
75. Che alcuna persona non si deva assoggettare al curlo (curlari) o altramente tormentare.1
76. Del danno fatto di nascosto.
77. Dei falsi testimoni.
78. Di quelli che giuocano ai dadi (era concesso però giuocare sino a una certa somma, oltre alla quale vi era una multa).
79. Di quelli che giuocano nella casa altrui senza licenza.
80. Della pena dei beccai (cioè se vendono una specie di carne per un’altra).
81. Della pena dei beccai, che vendono bestie infette.
82. Della pena dei venditori di vino al minuto.
83. Della pena di quelli, che vendono alcune cose a più persone.
84. Della pena di quelli, che turbano le cose altrui di loro autorità.
85. Della stessa.
86. Della pena di quelli, che danno aiuto o favore ai banditi.
87. Che non si possa fare guasto alcuno ai banditi (cioè che non si possano danneggiare nelle loro case o beni mobili e immobili).
88. Della pena di quelli, che tagliano le altrui piantagioni.
89. Delle piante, che sovrastano alle case o possessioni altrui.
90. Di quelli che cadono nei bandi (nelle multe) e nelle composture (de incidentibus in bannis et composturis).2
91. Dell’ordine di procedura contro i detenuti in carcere.
92. Della giustizia da farsi agli estranei.
93. Di non collocare sotto la mallevaria del podestà alcuna terra (de non ponendo in tensam potestati aliquas terras).
94. Di quelli che sono obbligati di cambiare o di vendere.
95. Che il podestà sia tenuto di fare le sue condanne od assoluzioni entro lo spazio di due mesi.
96. Della pena di quelli, che impediscono il rettore (intendi dall’esercitare il suo officio).
97. Di quelli che proibiscono o vietano il nunzio della comunità (intendi dall’eseguire gli ordini ricevuti).
98. Che non si faccia alcun sequestro (saximentum) senza aver fatta parola col podestà.
99. Che i beni dei forestieri si possano sequestrare (saxiri) con carta e senza.
100. In quale maniera si possano fare i sequestri (saximenta)
101. Del salario dei consoli, che abbiano ricevuto il sequestro (saximenum).
102. In qual maniera si devano fare le citazioni pei malefizii.3
103. Che in ogni bando relativo ai malefizii si deva esprimere il malefizio.
104. Che gli inquisiti di malefizio devano comparire personalmente.
105. Che alcuno non si trattenga o si arresti col pretesto di malefizio.
106. Dell’ordine da tenersi da quelli, che danno le accuse, e della procedura delle medesime.
107. Della meta del notaio del podestà.
108. Del medesimo.
109. Quanto deva avere il custode delle carceri.
110. Che non s’impediscano gli sponsali.
111. Che niuno porti pena per avere offeso il bandito (salvo però lo statuto dell’arcivescovo, e il giure comune di guerra).
112. Che niun testimonio possa sottoporsi alla tortura.
113. Che il podestà sia tenuto a pubblicare la mora dei banditi.
114. Che i parenti siano tenuti a interporsi a favore dei parenti altrui (dove però la questione oltrepassi la somma di 40 soldi).
115. Della mitigazione della pena per la confessione.
116. Del salario dei servi del podestà.
117. Che non si devano tenere meretrici (puitanae).
118. Del salario delle sentenze.
119. Della citazione in perentorio.
120. Che niuno di sua autorità osi far tradurre alcuno in prigione.
121. Delle appellazioni e delle condanne e delle sentenze criminali o civili.
122. Di quelli che vietano il pegno al servitore.
123. Che non si accettino accuse o denunzie, e che i consoli siano obbligati a far le denunzie.
124. Che ogni prescrizione si faccia in concorso col comune.
125. Di quelli che occupano le possessioni del comune.
126. Della fideiussione da darsi dai non sudditi della comunità del Vergante.
127. Del salario del maestro di scuola.4
128. Che i detti statuti si devano sopra ogni altra cosa osservare.
129. Che non devano né il podestà, né il vicario o rettore o console ricevere altra cosa oltre l’assegnata.
130. Che non si devano portar armi.
131. Di quelli che fanno rotture e prendono la fuga fuor della carcere.
132. Che il genere maschile comprenda sotto di sé anche il femminile.
133. Che non si devano suonare le campane o chiamar aiuto senza una causa.
134. Che non si possa far citare alcuno fuori della giurisdizione del Vergante.
135. Delle strade pubbliche e maestre.
136. Che non si devano porre vaironi (vairones) al sole nel borgo di Lesa, né in altri luoghi del Vergante.5
137. Che non si devano cuocere fetia6 e carbone (intendasi entro l’abitato).
138. Della pena di chi urina o fa altro in sulla via (de pena mingentis et gestantis in via).
139. Dello scrigno (scripheo) del comune del Vergante.7
140. Che non si deva chiamare alcuno col nome di un partito o dell’altro (cioè di guelfi o di ghibellini).
141. Che non si deva dar cibo o bevanda ai preti o sacerdoti, che celebrano messe per qualche persona.
142. Che non si devano fare passaggi per le terre altrui.
143. Del fanciullo che rissa.8
144. Degli inquisiti e citati, che poi non compariscono.
145. Che si devano eguagliare le misure.
146. Che non si deroghi né in tutto né in parte ai presenti statuti.



1 Il verbo curlare manca al Ducange, il quale invece registra il nome curlus; ma la spiegazione che ne da: Italis curlo vel curro, palanga vel verticillum, non dà molta luce: appare tuttavia, che dovesse essere uno stromento per tormentare alcuno; laonde curlare equivarrebbe a mettere alcuno sul curlo. Un qualche lume però ci può venire dal passo che alla detta voce riferisce il medesimo Ducange tolto dal Muratori, Scriptt. rer. Italic. T. 16 col. 527, ch’è il seguente: Faciebant tributare districtuales et etiam cives et forenses, qui transibant per dictum episcopatum; et habebant Curlos in domibus eorum, et capiebant homines et ipsos torrnentabant et faciebant ipsis facere redemptionem.

2 Il Ducange registra la parola compostura nel significato, come sembra, di concime, poichè spiega il verbo compostare per fimo terram impinguare; ma è evidente che nel nostro caso questo vocabolo deve avere tutt’altra significazione.

2 Qui si fa parola della pietra o sasso (lapis prope barlinam) in burgo Lesiae e del banco iuris subtus lobiam Castri Lesiae.

4 Si stabilisce per un maestro di grammatica pel borgo di Lesa il salario annuo di 25 lire imperiali oltre l’abitazione. Al pagamento poi di questo stipendio dovevano concorrere tutte le comunità di Lesa e del Vergante e la Castellanza di Meina.

5 Ho ritenuto lo stesso vocabolo vairones dandogli forma italiana per la ragione che non ne conosco il preciso valore. Manca al Ducange [N.d.R.: si tratta del Leuciscus muticellus, dial. Vairòn, Ciprinide d`acqua dolce catturato e poi posto a seccare al sole sulle rastrelliere sin dai tempi più remoti. Curiosamente, lo stesso De Vit dimentica di aver già incontrato il termine “vairone” nella compilazione della propria grande opera, laddove (cap. II) elenca i pesci tipici del Verbano e identifica correttamente il ciprinide Leuciscus].

6 Anche il vocabolo fetia manca al Ducange, e per la stessa ragione ho conservato.

7 Per la custodia degli atti e di altri documenti importanti della comunità si doveva avere uno scrigno nella sagrestia della Chiesa di S. Martino di Lesa chiuso a due chiavi, l’una appo il procuratore, e l’altra appo il canevario della medesima comunità.

8 Cioè che non si deva punire il fanciullo, quando nelle risse non si faccia sangue, se sia minore di dieci anni.




Accedere qui al quadro generale dei volumi dell`opera devitiana Il Lago Maggiore, Stresa e le Isole Borromee..., Alberghetti, Prato 1875-1880



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A Cura di:
   [Carlo Alessandro Pisoni]

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